Corte di giustizia tributaria del Lazio, Sentenza n. 1910 del 22 marzo 2024
Nel caso in trattazione, i Giudici rilevano che, in materia di Imu, è stabilito che l’imponibile sia ridotto del 50% anche in mancanza della prevista perizia da parte del proprietario o, in alternativa, di una sua dichiarazione sostitutiva. Questo si applica quando lo stato di inagibilità è già noto al Comune, come nel caso in questione, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare i rapporti tra il soggetto impositore e il contribuente. Tale principio include la regola secondo cui al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Nel caso specifico, è emerso un documento dell’Ufficio “Sicurezza statica degli edifici” del Comune, che attestava la non agibilità dell’immobile coinvolto nella controversia. Questo a causa del suo stato di abbandono, con segni evidenti di crolli strutturali e del tetto derivanti da un incendio avvenuto anni prima, oltre all’uso dell’immobile come discarica abusiva.
Anche se la pratica per la dichiarazione di inabitabilità dell’immobile si è conclusa solo nel 2019, cioè dopo l’anno di imposta del 2015, ciò ha permesso la compensazione delle spese legali.


