Corte di giustizia tributaria di Grosseto, Sentenza n. 89 del 14 aprile 2025
Un contribuente ha presentato ricorso contro una comunicazione dell’agente della riscossione relativa al pagamento forzato di circa Euro 9.500 di Imu non pagata tra il 2015 e il 2020, sostenendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento e ritenendo il credito prescritto.
Il Comune ha affermato di aver notificato regolarmente gli avvisi. La Società di riscossione ha eccepito che l’atto impugnato non è tra quelli previsti come impugnabili dall’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992.
Il Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, precisando che la comunicazione impugnata è un atto informativo privo di effetti giuridici diretti, non idoneo a incidere sulla posizione del contribuente.
Non essendo un atto autonomamente impugnabile e non essendo stata dimostrata la mancata notifica dell’atto principale, il Giudice ha respinto il ricorso e condannato il contribuente alle spese di giudizio.







