Con il Comunicato-stampa Mef 4 giugno 2014, n. 138, è stata resa nota la pubblicazione sul sito Mef –Dipartimento delle Finanze, di alcune Faq in merito alle modalità di determinazione degli acconti Imu/Tasi in scadenza il 16 giugno prossimo.
Il Dicastero ha operato una corposa omogeneizzazione tra le discipline di applicazione dei 2 prelievi sopra citati, applicando per analogia diverse disposizioni espressamente previste solo in materia di Imu.
Di seguito analizziamo le principali domande frequenti pubblicate, rinviando all’analisi del Documento di prassi in questione la consultazione degli altri quesiti posti al Mef.
Problemi applicativi di carattere generale
Con le considerazioni in merito alle domande nn. 1) e 2), il Ministero ha specificato che l’introduzione della Tasi non ha sostituito l’Imu, la quale è stata abolita limitatamente alle abitazioni principali diverse da quelle di lusso. Il Dipartimento ha ribadito che, per quanto concerne l’Imu, il versamento dell’acconto per l’anno 2014 deve essere effettuato entro il 16 giugno prossimo.
La risposta n. 3) ha indicato che, ai fini del versamento dell’acconto Tasi del 16 giugno 2014, il Mef ha preso in considerazione solo le Delibere trasmesse entro il 23 maggio 2014, evidenziando la criticità segnalata precedentemente in questa Rivista. A tal fine il contribuente, per il versamento di giugno 2014, deve tener conto di quanto indicato nella Deliberazione comunale pubblicata sul Portale del “Federalismo fiscale” alla data del 31 maggio 2014.
Le risposte nn. 4) e 5) precisano che alla Tasi si applichino le medesime disposizioni Imu in merito al calcolo dei giorni di possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di 15 giorni) e al calcolo del Tributo dovuto per possessi inferiori all’anno (il computo dei mesi deve essere fatto concordemente con le disposizioni Imu).
Con l’analisi riportata al n. 6), il Mef ha stabilito che, in caso di mancata pubblicazione del Decreto che individua i Comuni nei quali si applica l’esenzione Imu sulla base della loro altitudine, i contribuenti applicheranno le norme attualmente in vigore e, quindi, dovranno far riferimento all’Elenco allegato alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, così come previsto dalla Circolare Mef n. 3DF/12.
La risposta n. 7) sull’applicazione della Tasi ai fabbricati rurali strumentali ha precisato che l’aliquota Tasi da utilizzare è pari all’1 per mille, non incrementabile, senza possibilità di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille; il Mef ha puntualizzato che sui citati fabbricati l’Imu non è dovuta a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).
Base imponibile Tasi
Con le considerazioni riportate alle domande nn. 8) e 9), il Mef ritiene possibile estendere in via analogica alla Tasi le disposizioni Imu concernenti le riduzioni del 50% della base imponibile e riconoscere l’esenzione Tasi per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap.
Riguardo alla fattispecie di locazione di un terreno edificabile da parte di un soggetto non coltivatore diretto o Iap ad un coltivatore diretto o Iap, i quali coltivano l’area locata, il Mef ha risposto (Faq n. 10) che la Tasi è dovuta, in quanto il terreno resta qualificabile come “area edificabile”. L’Imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
Ripartizione Tasi tra possessori e tra possessore e occupante
La problematica molto dibattuta sulla determinazione del Tributo nel caso di proprietà divisa tra più soggetti, fra cui uno solo di essi dispone dell’immobile a titolo di abitazione principale, è stata trattata dalla Faq n. 11. Secondo il Mef, ognuno dei possessori dovrà pagare in base alla propria quota di possesso e applicare l’aliquota relativa alla rispettiva condizione soggettiva; pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota e l’eventuale detrazione deliberate dal Comune. L’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario, ma tale disposizione non incide sulla determinazione dell’importo della Tasi.
Con la risposta n. 12) è stato specificato che, per i locali condominiali, l’Amministratore è tenuto al versamento, sia per i locali in multiproprietà, sia per quelli ad uso comune; l’Amministratore di condominio dovrà successivamente rivalersi sui condomini secondo le varie quote di possesso.
Il quesito n. 13) affronta la questione della determinazione della Tasi per un immobile concesso in locazione. Il Mef indica che, in tal caso, l’entità della Tasi deve essere determinata sulla base delle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Nel caso di locazione dell’immobile, la Tasi è determinata applicando l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. Il Tributo così determinato deve essere ripartito tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Resta nella facoltà del Comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante. Nel caso in cui il Comune non determini alcunché in merito alla ripartizione dell’onere tra proprietario e occupante (quesito n. 14), dovrà applicarsi a quest’ultimo la misura minima del 10%.
Sul punto relativo al calcolo Tasi per gli immobili ex Iacp assoggettati a Imu (quesito n. 15), il Mef ha spiegato che l’immobile, non essendo equiparato ai fini Imu all’abitazione principale, obbliga il contribuente a versare la Tasi con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, con l’applicazione dell’eventuale detrazione prevista per tale fattispecie. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (Iacp) e in parte dall’assegnatario occupante, secondo le quote di ripartizione deliberate dal Comune.
Con la risposta al quesito n. 16), è stato precisato che la solidarietà passiva in materia di Tasi si applica solamente tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore, i quali invece restano titolari di autonome obbligazioni tributarie.
Per quanto concerne l’abitazione principale parzialmente locata, nella Faq n. 17 è stato indicato che la Tasi deve essere necessariamente calcolata sulla base della condizione del titolare del diritto reale sull’immobile e successivamente ripartita tra detentore ed occupante.
Abitazione principale
La Faq n. 18) analizza la ripartizione della detrazione Tasi per l’abitazione principale tra 2 proprietari ivi residenti aventi quote diverse. In questa specifica fattispecie, la detrazione deve essere comunque ripartita in parti uguali tra i proprietari senza tener conto della loro quota di proprietà. Vale a dire che, se i 2 proprietari detengono, uno il 30% e l’altro il 70% della proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale, entrambi hanno diritto a fruire del 50% della detrazione fissata dall’Ente Locale.
Immobili equiparati all’abitazione principale
Le risposte alle domande dalla n. 19) alla n. 24) analizzano varie fattispecie che si riferiscono a soci di Cooperative a proprietà indivisa, ad assegnatari di alloggi sociali, a militari, al coniuge assegnatario dell’abitazione, ed a unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. Per l’analisi delle interpretazioni ministeriali citate, rinviamo alla lettura del Documento di prassi.