Incarichi apicali: il superamento del Principio di specialità delle funzioni di Polizia municipale vale anche per gli Enti senza dirigenza

Nella Sentenza n. 2174 del 2 aprile 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano quanto statuito dall’art. 1, comma 221, della Legge n. 208/2015: “allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli Uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai Dirigenti dell’Avvocatura civica e della Polizia municipale”. La finalità della norma sopra citata, secondo i Giudici, è il contenimento della spesa di personale dirigenziale, in cui si impone alle Regioni ed agli Enti Locali di provvedere “al riordino delle competenze degli Uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Tuttavia, le novità introdotte a decorrere dal 2016 non devono essere circoscritte al solo personale di livello dirigenziale ma devono essere estese anche all’attribuzione di compiti gestionali a personale che non riveste tale qualifica. Peraltro, i Giudici pongono in evidenza che il superamento del Principio di specialità delle funzioni di Polizia municipale, sancito dalla “Legge di stabilità” in funzione del contenimento della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni locali e regionali, attraverso strumenti di flessibilità nella ripartizione delle funzioni e dei compiti interni all’Ente, pur previsto per i Comuni di consistenza organica tali da prevedere al vertice dei Settori posti di rilievo dirigenziale, è comunque estensibile anche per i Comuni di più ridotte dimensioni, dove l’esigenza di concentrazione di funzioni omogenee in strutture unitarie è maggiormente avvertita proprio per tale minore consistenza. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di “riordino delle competenze degli Uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni” e di “garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale”, rispettivamente, previste dal primo e dal secondo periodo della disposizione in esame.