Incarichi dirigenziali: Decreti di nomina esulano dalla giurisdizione del Giudice amministrativo

Nella Sentenza n. 2728 del 21 giugno 2016 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il Decreto di nomina di incarichi dirigenziali rientra nel genus degli atti di natura strettamente organizzativa, preordinati alla costituzione del rapporto d’impiego di livello dirigenziale disciplinati dal diritto privato ai sensi dell’art. 63 del Dlgs. n. 165/01 ed esorbita dalla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Né, l’attribuzione dell’incarico de quo involge l’esercizio del potere di alta amministrazione poiché non è stata conferita neppure una carica fiduciaria implicante l’esercizio di funzioni pubbliche, trattandosi piuttosto di un incarico che, seppure di livello dirigenziale, riguarda pur sempre esclusivamente l’organizzazione burocratica dell’apparato amministrativo dell’Ente. Per i Giudici ha assunto molta importanza il fatto che l’incarico de quo sia stato affidato senza valutazione comparativa e graduatoria tra i partecipanti alla procedura. Pertanto, questa condizione induce a configurare la nomina del Direttore dell’Ente regionale quale espressione di un’attività di gestione di un rapporto di lavoro di cui art. 63 del Dlgs. n. 165/01 e, come tale, viene conferita alla cognizione del Giudice civile.
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