Incarichi dirigenziali: termini di durata

Nell’Ordinanza n. 14 del 9 gennaio 2019 del Tar Puglia, i Giudici affermano che l’incarico dirigenziale deve avere durata minima triennale e non può interrompersi automaticamente alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia. In particolare, i Giudici chiariscono che in tema di affidamento, negli Enti Locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 del Dlgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3 del Dlgs. n. 267/00, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli Enti Locali:

  • la prima, con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al Dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato;
  • la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato.