Incarichi ex art. 90: gratuità in caso di affidamento a titolari di cariche politiche

Nella Delibera n. 97 del 26 marzo 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/2010. Più nel dettaglio, l’Ente ha chiesto se il generale Principio di gratuità degli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sia applicabile anche agli incarichi il cui rapporto di lavoro sia qualificabile come contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi i contratti ex art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione ha chiarito che i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi dell’art. 90 del Tuel, presentano caratteri di specialità rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione. Tali incarichi sono pertanto sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa per il personale, fissati dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, e dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, anche ai limiti di cui all’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/2010. Da ciò ne deriva la conseguente applicazione del Principio di gratuità (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute), ove gli incarichi in parola siano conferiti a soggetti titolari di cariche elettive, in ragione della specifica previsione di cui all’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/2010, e della relativa ratio legis, strettamente collegata al Principio costituzionale di mantenimento dell’equilibrio della finanza pubblica complessiva, che consente di derogare al generale Principio di onerosità della retribuzione, che caratterizza in linea generale anche gli incarichi ex art. 90 del Tuel. In ultima analisi, pertanto, tutti gli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sono sottoposti alle regole previste dall’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/2010, fermo restando altresì “tutte le incompatibilità previste dalla normativa vigente” e il “rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente”.