Incentivi per funzioni tecniche: Anac chiarisce le regole dopo il “Correttivo” al “Codice”

L’Anac ha fornito le prime indicazioni applicative sul tema degli incentivi per funzioni tecniche, aggiornando il quadro interpretativo alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 209/2024 (cd. “Correttivo al Codice degli Appalti”)

Con il Comunicato del Presidente approvato il 7 maggio 2025, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha fornito le prime indicazioni applicative sul tema degli incentivi per funzioni tecniche, aggiornando il quadro interpretativo alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 209/2024 (cd. “Correttivo al Codice degli Appalti”).

L’Autorità ribadisce che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività previste dall’Allegato “1.10” al “Codice dei  Contratti pubblici”. Si tratta di un Elenco tassativo, che non ammette interpretazioni estensive.

Gli incentivi costituiscono eccezione al principio di onnicomprensività del trattamento economico – ricorda Anac – e, pertanto, devono essere limitati alle attività indicate espressamente dalla legge”.

Importanti chiarimenti riguardano i soggetti destinatari degli incentivi:

  • ammessi: anche i Dirigenti rientrano tra i beneficiari, in quanto compresi nella categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione;
  • esclusi: i componenti degli Organi di amministrazione (es. membri del Cda di Enti pubblici o Società “in house”) non possono beneficiare degli incentivi, poiché non legati da un rapporto di lavoro dipendente, e quindi non ricompresi tra i Soggetti previsti dalla normativa.

Un’ulteriore novità riguarda gli strumenti organizzativi interni.

Dopo il correttivo:

  • non è più obbligatoria l’adozione di un Regolamento ad hoc né la costituzione di un Fondo separato;
  • le Amministrazioni possono regolare l’erogazione degli incentivi in base al proprio ordinamento.

Tuttavia, Anac precisa che “la definizione dei criteri di riparto deve avvenire tramite atto a valenza generale, ispirato al Principio del risultato e in coerenza con la Contrattazione collettiva applicabile”.