Incentivi per funzioni tecniche: ancora necessario il “transito” nel “Fondo risorse decentrate”

Gli incentivi per le funzioni tecniche del nuovo “Codice dei contratti” devono transitare sul “Fondo per le risorse decentrate”, alla stessa stregua di quanto avveniva in vigenza del vecchio Codice. È quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato con il Parere Prot. n. 225928 del 12 settembre scorso

Gli incentivi per le funzioni tecniche del nuovo “Codice dei Contratti” devono transitare sul “Fondo per le risorse decentrate”, alla stessa stregua di quanto avveniva in vigenza del vecchio “Codice”. È quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato con il Parere Prot. n. 225928 del 12 settembre scorso.

La richiesta di chiarimenti formulata da un Comune riguardava, appunto, l’interpretazione dell’art. 45 del nuovo “Codice dei Contratti” (Dlgs. n. 36/2023), in vigore dal 1° luglio scorso, che nel dettare la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, a differenza dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, non ripropone il termine “Fondo” riferito alla quota massima del 2%, di cui l’80% è destinabile agli incentivi. Modifica che in un primo momento ha portato i primi commentatori a ritenere che tale disposizione rappresentasse un elemento di discontinuità dal quale ricavare che le somme relative non fossero più soggette al tradizionale transito sul “Fondo per le risorse decentrate”. Supposizione che trovava peraltro conforto nella contestuale rimozione dalla nuova disciplina degli incentivi e del rinvio espresso alla Contrattazione integrativa quale sede per la definizione dei criteri per l’attribuzione degli stessi.

Permaneva tuttavia controversa, sul piano contabile, la collocazione di detti importi nell’abito del trattamento economico accessorio senza il previo passaggio sul “Fondo”.

A fugare ogni dubbio in proposito, il Mef ha confermato come in realtà nulla muta rispetto alle modalità già utilizzate in passato. In primo luogo, perché la disposizione contenuta nell’art. 45, comma 4, del nuovo Decreto, come la precedente disciplina, innanzitutto prevede che la corresponsione dell’incentivo sia disposta dal Dirigente o dal Responsabile di Servizio competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti impegnati nelle procedure di affidamento incentivabili. Inoltre – precisa il Mef nella Nota – la necessaria inclusione nel “Fondo” degli incentivi si ricava dal combinato disposto di 2 riferimenti normativi:

• l’art. 2, comma 3, terzo periodo, del Dlgs. n. 165/2001, che dispone che l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante i Contratti collettivi;

• l’art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl. 22 maggio 2018, tuttora vigente, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del “Fondo risorse decentrate”, le “risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

Pertanto gli Enti, analogamente a quanto fatto finora per gli incentivi del Dlgs. n. 50/2016, dovranno continuare a quantificare annualmente le somme per gli incentivi del nuovo “Codice” affinché se ne tenga conto in fase di costituzione e di utilizzo del “Fondo per le risorse decentrate” del personale.

La Nota ministeriale chiude sottolineando che ciò risulta dovuto nonostante le somme in parola, per quanto attiene ai criteri di loro attribuzione al personale, non siano oggetto di Contrattazione decentrata integrativa. Ciò a conferma che gli Enti possono adottare il Regolamento che il nuovo “Codice” prescrive e quindi definire i criteri di cui sopra senza rilievo di relazioni sindacali in materia, conformemente a quanto ricavabile dalla lettera delle nuove disposizioni.