Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 227 del 5 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede chiarimenti sull’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche per lavori pubblici, desiderando sapere:
– se sia possibile liquidare incentivi per un Progetto approvato nel 2016 i cui lavori sono iniziati nel 2017, anche se il Regolamento comunale stabilisce come limite temporale il 1° gennaio 2018;
– se tali incentivi possano essere erogati decurtando la parte relativa alle attività svolte prima del 1° gennaio 2018 e senza includerli nel trattamento accessorio del personale e nei relativi limiti di spesa stabiliti dalla normativa.
La richiesta mira a comprendere se le norme consentano la liquidazione di incentivi per attività antecedenti alla data indicata nel regolamento e come considerare tali incentivi nel bilancio del personale.
La Sezione ha chiarito che il Comune in questione può erogare incentivi per funzioni tecniche anche per lavori pubblici iniziati prima dell’entrata in vigore del Regolamento comunale del 2022 purché i lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, ovvero dal 19 aprile 2016, e siano stati accantonati i fondi per tali incentivi nei quadri economici degli appalti. La Sezione precisa che, per gli incentivi maturati tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, è necessario rispettare i limiti di spesa previsti per il trattamento accessorio del personale. Questo obbligo è stato introdotto per evitare che i fondi per incentivi, prima esclusi, finissero a gravare sul bilancio degli Enti. Con la modifica normativa del 1° gennaio 2018, gli incentivi per funzioni tecniche sono stati resi esenti dal limite del trattamento accessorio ma solo per gli importi maturati dopo tale data. Pertanto, la Sezione afferma che il Comune può modificare il proprio Regolamento per includere retroattivamente gli incentivi per attività svolte dal 19 aprile 2016, rispettando però il vincolo di spesa per gli incentivi maturati prima del 1° gennaio 2018.