Incentivi per funzioni tecniche e Centrale unica di committenza: condizioni per l’erogazione

Nella Delibera n. 37 del 20 marzo 2020 della Corte dei conti Lombardia, il Sindaco di un Ente capofila della Centrale unica di committenza istituita da 2 Comuni lombardi chiede alla Sezione di pronunciarsi su due quesiti inerenti all’applicazione dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016. Con il primo quesito viene chiesto se, “nel caso di concessione di servizi [sia] corretto che il Comune associato, se anche non prevede l’incentivo tecnico ai propri dipendenti, corrisponda l’incentivo del 25% all’Ente capofila in ossequio a quanto previsto dall’art. 113, comma 5 del Dlgs. n. 50/2016 e dalla Convenzione istitutiva della Cuc”.A sostegno della richiesta il Comune rileva che “in caso contrario, la struttura organizzativa dell’ente capofila operante come Cuc lavorerebbe a titolo completamente gratuito per il Comune associato, essendo peraltro già gravata dell’onere di garantire il celere svolgimento delle attività concernenti le gare interne dell’Ente”. Con il secondo quesito l’Ente domanda se, nel caso di appalti aventi valore inferiore a 500.000 Euro il Comune associato possa, pur in assenza di liquidazione dell’incentivo ai propri dipendenti, prevedere e liquidare l’incentivo tecnico di cui al comma 5 dell’art. 113 all’Ente capofila della Cuc, che procederà poi a girarlo al proprio personale.

La Corte preliminarmente chiarisce che la Centrale unica di committenza gestisce, in forma associata, le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi aventi valore pari o superiore a 40.000,00 Euro. Nel caso di specie, la Cuc è stata costituita nel 2016 mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), con alcuni Comuni. Attualmente i Comuni associati sono due. La struttura organizzativa deputata a occuparsi della fase di affidamento dei contratti (con compiti di consulenza al Rup del Comune associato nella fase di progettazione dei servizi o dei lavori; redazione bando/lettera di invito, disciplinare di gara e allegati; lancio e svolgimento della gara fino all’aggiudicazione; pubblicazioni di legge del bando e dell’esito di gara/avvenuta stipula contratto) è costituita da personale del Comune che ha dimensioni maggiori.

In riferimento al primo quesito, la Sezione rileva che non è possibile, nel caso di concessione di servizi, prevedere l’incentivo tecnico ai propri dipendenti, e ciò vale anche per l’incentivo all’ente capofila, incentivo che è stato associato dal Legislatore a specifiche qualificazioni. In proposito, la Corte ricorda quanto da ultimo ribadito dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2009: “alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’Ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione”.

Per quanto concerne il secondo quesito, la Sezione precisa che i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione, nomina richiesta secondo le Linee-guida Anac, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 Euro ovvero di particolare complessità. Tale prescrizione deve ritenersi valida anche in caso di incentivo tecnico di cui all’art. 113, comma 5 da riconoscere all’Ente capofila della Cuc.