Incentivi per funzioni tecniche: il Regolamento comunale può disciplinare anche situazioni precedenti all’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016

Nella Delibera n. 385 del 10 ottobre 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere in materia di incentivi per la progettazione a favore del personale tecnico interno dell’Ente. In particolare, viene chiesto se nel caso in cui il Regolamento comunale riguardante gli incentivi per la progettazione a favore del personale tecnico interno all’Ente, aggiornato fino al Dlgs. n. 163/2016, non sia stato adeguato a quanto prescritto dal Dl. n. 90/2014, che nella Legge di conversione abroga i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Dlgs. n. 163/2006, e introduce nell’art. 93 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, che disciplinano il “Fondo per la progettazione e l’innovazione”, è possibile adottare una norma regolamentare di adeguamento di detto Regolamento con valenza retroattiva al fine di ripartire gli incentivi accantonati in bilancio e maturati dai dipendenti per l’attività svolta nel periodo ricompreso tra l’entrata in vigore dell’art. 13-bis del Dl. n. 90/2014 e l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016.
La Sezione afferma che il Regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il Dlgs. n. 50/2016 perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall’art. 216, comma 1 e 3, del medesimo Dlgs. n. 50/2016. Nella predetta facoltà di incidere retroattivamente con lo strumento del Regolamento sopra indicato pare assorbita la possibilità di intervenire con una norma regolamentare di adeguamento delle pregresse disposizioni, aggiornate fino al Dlgs. n. 163/2006, alle previsioni recate dal Dl. n. 90/2014. Infine, la Sezione richiama quanto osservato dalla Corte dei conti Liguria nella Delibera n. 31/2019 circa i limiti del potere regolamentare in discorso, con speciale riguardo alla circostanza che il Regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva, risultando escluso di conseguenza che il Regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell’attività incentivabile.
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