Incentivi per funzioni tecniche: non possono essere riconosciuti in caso affidamento diretto di un servizio

Nella Delibera n. 103 del 24 giugno 2021 della Corte dei conti Puglia, la Sezione afferma che l’affidamento diretto di un Servizio, attraverso ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo Servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. Quindi, la Sezione puntualizza che non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo per le funzioni tecniche, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.