Incentivi per funzioni tecniche: quelli maturati tra l’entrata in vigore del “Codice dei contratti pubblici” ed il 1° gennaio 2018 sono soggetti ai limiti del “Fondo salario accessorio”

Nella Delibera n. 26 del 30 ottobre 2019 della Corte dei conti Autonomie, gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del “Codice” fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’art. 23 del Dlgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.