Incentivi per funzioni tecniche: ripartizione per le Centrali di committenza

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 196 del 16 settembre 2024

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), specificamente sulla distribuzione del “Fondo incentivante” del 20% in caso di una Convenzione tra 2 Comuni per centralizzare la committenza, con particolare riferimento alla fase di affidamento delle gare. Il Comune richiedente, in virtù di tale Convenzione, si interroga se la quota del 25% degli incentivi da riconoscere al personale della Stazione appaltante qualificata (per la fase di affidamento) debba essere calcolata sull’intero “Fondo incentivante” del 2% (previsto dall’art. 45, comma 2) o solo sull’80% di tale “Fondo”, escludendo quindi il 20% destinato all’innovazione. L’analisi giuridica, basata su precedenti interpretazioni della Corte dei conti e norme precedenti (art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), evidenzia che la nuova disposizione dell’art. 45 introduce alcune novità, mantenendo però invariati alcuni principi fondamentali. Il “Fondo per gli incentivi tecnici” previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 è destinato a remunerare le funzioni tecniche legate alle procedure di appalto.

Esso è fissato in misura massima al 2% dell’importo dei lavori, servizi o forniture e suddiviso in 2 parti:

–        l’80% destinato agli incentivi per il personale che svolge le funzioni tecniche;

–        il 20% destinato a Progetti di innovazione e formazione, come indicato nei commi 6 e 7.

L’art. 45, comma 8, permette di destinare fino al 25% del “Fondo incentivante” al personale della Centrale di committenza per le attività tecniche svolte. Questo importo deve essere calcolato sull’intero “Fondo incentivante” del 2% (comprensivo delle 2 componenti, 80% per il personale e 20% per l’innovazione).

Non esistono indicazioni normative che permettano di escludere il 20% destinato all’innovazione dalla base di calcolo per il 25% da riconoscere al personale della Centrale di committenza. Al contrario, tale quota fa parte del calcolo complessivo. Pertanto, il 25% degli incentivi riconosciuti al personale della Stazione appaltante qualificata deve essere calcolato sull’intero “Fondo” del 2%, comprensivo sia della quota destinata al personale (80%) che della quota per innovazione (20%). Questa interpretazione rispetta la volontà del Legislatore, come indicato nell’art. 45, comma 5, e garantisce l’uso corretto delle risorse, sia per gli incentivi al personale che per i Progetti di innovazione. In definitiva, il calcolo deve includere entrambe le componenti del “Fondo incentivante”, senza scorporare a monte il 20% destinato all’innovazione.

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