Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 196 del 16 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), specificamente sulla distribuzione del “Fondo incentivante” del 20% in caso di una Convenzione tra 2 Comuni per centralizzare la committenza, con particolare riferimento alla fase di affidamento delle gare. Il Comune richiedente, in virtù di tale Convenzione, si interroga se la quota del 25% degli incentivi da riconoscere al personale della Stazione appaltante qualificata (per la fase di affidamento) debba essere calcolata sull’intero “Fondo incentivante” del 2% (previsto dall’art. 45, comma 2) o solo sull’80% di tale “Fondo”, escludendo quindi il 20% destinato all’innovazione. L’analisi giuridica, basata su precedenti interpretazioni della Corte dei conti e norme precedenti (art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), evidenzia che la nuova disposizione dell’art. 45 introduce alcune novità, mantenendo però invariati alcuni principi fondamentali. Il “Fondo per gli incentivi tecnici” previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 è destinato a remunerare le funzioni tecniche legate alle procedure di appalto.
Esso è fissato in misura massima al 2% dell’importo dei lavori, servizi o forniture e suddiviso in 2 parti:
– l’80% destinato agli incentivi per il personale che svolge le funzioni tecniche;
– il 20% destinato a Progetti di innovazione e formazione, come indicato nei commi 6 e 7.
L’art. 45, comma 8, permette di destinare fino al 25% del “Fondo incentivante” al personale della Centrale di committenza per le attività tecniche svolte. Questo importo deve essere calcolato sull’intero “Fondo incentivante” del 2% (comprensivo delle 2 componenti, 80% per il personale e 20% per l’innovazione).
Non esistono indicazioni normative che permettano di escludere il 20% destinato all’innovazione dalla base di calcolo per il 25% da riconoscere al personale della Centrale di committenza. Al contrario, tale quota fa parte del calcolo complessivo. Pertanto, il 25% degli incentivi riconosciuti al personale della Stazione appaltante qualificata deve essere calcolato sull’intero “Fondo” del 2%, comprensivo sia della quota destinata al personale (80%) che della quota per innovazione (20%). Questa interpretazione rispetta la volontà del Legislatore, come indicato nell’art. 45, comma 5, e garantisce l’uso corretto delle risorse, sia per gli incentivi al personale che per i Progetti di innovazione. In definitiva, il calcolo deve includere entrambe le componenti del “Fondo incentivante”, senza scorporare a monte il 20% destinato all’innovazione.