Incompatibilità: via libera del Consiglio di Stato all’elezione di Dirigenti medici in Consiglio comunale

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5583 del 12 novembre 2014, osserva che la disciplina legislativa introdotta dal Dlgs. n. 39/13 dispone l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli Enti Locali degli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico. I Giudici però osservano che, a fronte della formulazione generica dell’art. 12, vi è il successivo art. 14, intitolato “Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”,ed il cui disposto prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario. Pertanto, i Giudici rilevano che il Legislatore delegato ha dettato per il personale delle Aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i 3 incarichi di vertice, implicitamente ma in equivocamente, esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate dirigenziali.