Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5583 del 12 novembre 2014, osserva che la disciplina legislativa introdotta dal Dlgs. n. 39/13 dispone l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli Enti Locali degli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico. I Giudici però osservano che, a fronte della formulazione generica dell’art. 12, vi è il successivo art. 14, intitolato “Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”,ed il cui disposto prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario. Pertanto, i Giudici rilevano che il Legislatore delegato ha dettato per il personale delle Aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i 3 incarichi di vertice, implicitamente ma in equivocamente, esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate dirigenziali.




