Nella Delibera n. 12 del 29 gennaio 2021 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto un parere in materia di indennità di carica del Sindaco, alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, del Dl. n. 124/2019 che, con l’introduzione del comma 8-bis all’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), consente l’incremento dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura di quella spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La Sezione precisa che, ferma la possibilità per l’Ente Locale di procedere all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, ai sensi del comma 8-bis citato, sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater, del Dl. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019),sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l’incremento non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’Ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di Giunta. Ciò trova conferma, secondo la Sezione, proprio nella formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne determina un tetto massimo nella misura “dell’85% della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Pur essendo riconosciuta agli Enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun Ente di cofinanziare l’incremento in parola. La previsione di un contributo statale “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”, di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Ministro dell’Interno 23 luglio 2020, presuppone, oltre ad una specifica statuizione dell’Ente interessato, che determini l’indennità di funzione, anche una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento entro il limite di legge, che risulti compatibile con la situazione finanziaria dell’Ente nel singolo caso concreto, all’evidente fine di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli Comuni, peraltro, conforme alla ratio legis di contemperamento dello stimolo all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali minori, con il contenimento della spesa istituzionale. Quindi, i Comuni fino a 3.000 abitanti possono deliberare l’incremento dell’indennità di carica del Sindaco, addossandosi una quota dei maggiori oneri che così si determinano, non potendo finanziare questo aumento esclusivamente con i contributi dello Stato.