Indennità di funzione agli Amministratori locali

Nella Delibera n. 43 del 3 settembre 2020 della Corte dei conti Basilicata, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla determinazione del corretto ambito di applicazione dell’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione, in riferimento all’indennità di funzione spettante agli Amministratori locali ex art. 82, comma 1, del Tuel, afferma la riduzione della metà dell’indennità nei confronti del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81 del Tuel, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo. Tale disciplina si applica, oltre ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs Act”), ossia ai “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Diversamente, l’art. 82, comma 1, del Tuel, non trova applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, del Cpc. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e seguenti del Dlgs. n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015).