Indennità erogate dai Comuni per la partecipazione ai Tirocini di inclusione sociale: esenzione da Irpef solo se la finalità è assistenziale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 51 del 12 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile all’indennità di partecipazione prevista dall’art. 14 della Delibera di Giunta della Regione Marche n. 593 del 7 maggio 2018, per la partecipazione ai Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito “Tis”), a favore di un tirocinante avente disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992.

Tale tipologia di tirocinio è prevista dalla citata Delibera di Giunta, che approva le linee-guida regionali, in recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 22 gennaio 2015, come integrato dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 25 maggio 2017.

Il Comune interessato ha precisato che il Progetto di “Tis” attivato nei confronti del tirocinante costituisce uno strumento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione, da considerarsi a tutti gli effetti come un presidio ergoterapico, ovvero un metodo curativo complementare di altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui l’agente terapeutico è costituito da un’attività lavorativa razionalmente ordinata (e non un elementare esercizio lavorativo), attraverso il quale il tirocinante scopre e sviluppa le proprie potenzialità.

Il Comune, considerata la specificità dei “Tis” in relazione alla particolare tipologia dei destinatari di tali misure, nonché la finalità degli stessi, ha chiesto quale sia il trattamento fiscale applicabile all’indennità di partecipazione erogata. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 34, comma 3, del Dpr. n. 601/1973, stabilisce che “i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale, sono esenti dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’Imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti”.

Al riguardo, come precisato dalla Risoluzione n. 46/E del 14 febbraio 2008, la norma condiziona l’applicazione dell’esenzione tributaria alla sussistenza contestuale di 2 requisiti:

– uno di carattere soggettivo, ovvero che l’erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri Enti pubblici (inclusi i Comuni);

– l’altro di carattere oggettivo, attinente la natura assistenziale del sussidio erogato.

Il medesimo Documento di prassi ribadisce che, ai fini dell’esenzione fiscale, tali somme devono essere corrisposte a soggetti che versano in stato di bisogno e che devono essere volte a perseguire finalità fondate sulla solidarietà collettiva. L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto esenti ai sensi del citato art. 34, una serie di prestazioni economiche in denaro che presentano tutte le caratteristiche proprie degli interventi di assistenza sociale.

Se invece le somme erogate, pur avendo valenza di sussidio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unicamente assistenziale, ossia per finalità fondate solamente sulla solidarietà collettiva, bensì sono erogate principalmente allo scopo di favorire l’addestramento professionale e l’eventuale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella sostanza come un tirocinio formativo. In tale caso l’indennità non potrà beneficiare del regime di esenzione di cui al citato art. 34, ma sarà assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir (vedasi Circolare n. 326/1997, par. 5.4, nonché Risoluzioni n. 95/E del 2002 e n. 46/E del 2008).

Ai fini della qualificazione della natura assistenziale o dell’indennità di partecipazione al “Tis”, l’Agenzia ha precisato che l’accertamento della sussistenza del valore assistenziale o formativo di tali sussidi, da cui consegue il corretto inquadramento fiscale, investe questioni di fatto riferite ad una realtà operativa, non esperibile in sede di interpello. Pertanto, nel caso di specie il requisito soggettivo per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista dal citato art. 34 del Dpr. n. 601/1973 risulta integrato; in relazione al requisito oggettivo invece sarà cura del Comune erogante la somma individuare, sulla base delle indicazioni di carattere generale sopra fornite, per ogni specifico progetto personalizzato, l’appropriato trattamento fiscale del beneficio economico in discussione, esenzione o imponibilità, in funzione della prevalenza della finalità assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone l’erogazione.