Indennità di funzione: l’Assessore che sia Insegnante supplente a tempo determinato ha diritto alla metà

Nella Delibera n. 88 del 10 aprile 2019 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità di funzione intera ad un Assessore comunale con rapporto di lavoro di Insegnante supplente a tempo determinato. La Sezione osserva che l’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede che “ il Decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Sindaco metropolitano, il Presidente della Comunità montana, i Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei soli Comuni Capoluogo di Provincia, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti Locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.

La Sezione chiarisce che il dimezzamento dell’indennità è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, non rilevando a tal fine la circostanza che il rapporto di lavoro costituito sia a tempo determinato e a tempo parziale.

La ratio dell’art. 82, comma 1, del Tuel – ove prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione degli Assessori comunali che siano lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa – è volta a promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’Amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima ovviamente viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%.