Nella Sentenza n. 1166 del 14 marzo 2017 del Consiglio di Stato, una Società cooperativa partecipava ad una procedura di gara indetta da un Comune per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un Centro intermodale del Comune in questione. A seguito di accesso agli atti, la concorrente rilevava che ben 60 imprese tra le 77 che avevano preso parte alla gara avevano presentato l’offerta economica senza indicare i costi per la sicurezza. I Giudici evidenziano che, alla luce della normativa dell’Unione Europea, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del c.d. “Codice degli appalti e delle concessioni” (Dlgs. n. 50/16), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla Stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Inoltre, i principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’Amministrazione aggiudicatrice.




