Nella Sentenza n. 480 del 22 luglio 2020 del Tar Piemonte, i Giudici chiariscono che è chiaramente infondata la questione di legittimità costituzionale del Dlgs. n. 159/2011, nella parte in cui non stabilisce quali siano le modalità per superare l’Interdittiva, imponendo all’Impresa che ne sia destinataria l’onere di impugnarla nei termini avanti il Giudice amministrativo prima di poter rivolgere al Giudice ordinario la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del Dlgs. n. 159/2011, e senza specificare la necessità di procedere secondo un approccio prospettico-recuperativo. Peraltro, i Giudici evidenziano il fondamentale monito rivolto dal Giudice delle leggi nella Pronuncia in esame, in ordine alla puntuale e rigorosa applicazione da parte dell’Autorità amministrativa, in primis, e dei Giudici amministrativi, in caso di gravame, del carattere provvisorio della misura interdittiva “per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”. La temporaneità intrinseca dell’Interdittiva Antimafia è la risposta ordinamentale ai dubbi svolti dalla ricorrente sul crinale della legittimità costituzionale del sistema normativo sotto scrutinio. E’ dunque compito irrinunciabile dell’Autorità amministrativa e del Giudice amministrativo assicurarne un’applicazione puntuale e rigorosa, tale da garantire l’effettività delle vie ordinamentali per il superamento della situazione di contro-indicazione mafiosa. Quindi, il dubbio di costituzionalità non coglie nel segno, rispondendo a razionalità in astratto l’attuale assetto del sistema normativo antimafia sotto tal profilo.




