Nella Sentenza n. 3945 del 19 giugno 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che è elusiva del provvedimento di Interdittiva Antimafia, adottato dal Prefetto nei confronti di una Società il cui consulente esterno è vicino agli ambienti della malavita organizzata, la misura di self cleaning posta in essere dalla Società qualche giorno dopo il Provvedimento Antimafia e consistente nella revoca dell’incarico per giusta causa, essendo stata tale revoca adottata subito dopo l’Informazione interdittiva e quindi al presumibile solo scopo di eliminare gli effetti del Provvedimento Antimafia, ferma restando l’inerenza del consulente nella Società.
Quindi è legittimo il diniego di aggiornamento del Provvedimento interdittivo opposto per elusività della misura di self cleaning. Inoltre, i Giudici affermano che ciò che occorre verificare, nel caso di adozione di misure di self cleaning, non è lo scopo soggettivamente perseguito dall’Ente attinto dall’Informativa e dai suoi esponenti, bensì l’effettiva idoneità delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le Associazioni criminali che hanno fondato l’adozione della precedente Informazione Antimafia.