Infrastrutture: pubblicato in G.U. il Regolamento per l’istituzione delle “Zone logistiche semplificate”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm. 4 marzo 2024, n. 4, recante “Regolamento di istituzione di ‘Zone logistiche semplificate (Zls)’ ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 4, recante “Regolamento di istituzione di ‘Zone logistiche semplificate (Zls)’ ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”. 

Il Dpcm. stabilisce il Regolamento per l’istituzione delle “Zone logistiche semplificate” (“Zls”). Le “Zls” sono aree geografiche caratterizzate da particolari condizioni economiche, finanziarie e amministrative, mirate a facilitare lo sviluppo delle Imprese esistenti e l’attrazione di nuovi investimenti. 

Nello specifico, l’istituzione delle “Zls” può avvenire nelle Regioni più sviluppate, qualora presentino almeno un’Area portuale e/o un’Autorità di Sistema portuale, compresa nella rete Transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le “Zls” possono includere, oltre alle aree portuali, anche territori non adiacenti ma economicamente connessi, favorendo lo sviluppo di un sistema logistico integrato e funzionale.

Il Decreto prevede, inoltre, la creazione di un Comitato di indirizzo per l’Amministrazione delle “Zls”, composto da Rappresentanti regionali, Autorità portuali e ministeriali. Tale Comitato è incaricato di assicurare la piena operatività delle Aziende all’interno delle “Zls” e di promuovere l’area a livello internazionale. È prevista anche una Cabina di regia “Zls”, con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito “Zls”.

Le Imprese che operano all’interno delle “Zls” beneficiano di procedure semplificate e tempi ridotti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività. Questo include una significativa riduzione dei termini per la valutazione di impatto ambientale, autorizzazione paesaggistica e concessioni demaniali portuali, tra gli altri.

Le “Zls” sono istituite, con Dpcm., da adottare  su  proposta del Ministro per gli Affari europei,  di  concerto con Mit e Mef, per una  durata parametrata agli investimenti di cui al Piano di sviluppo strategico, ma comunque non inferiore a  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle Regioni, in base ai risultati del monitoraggio sul conseguimento dei risultati attesi del Piano di sviluppo strategico.

Il Decreto affida al Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud il compito di monitorare l’efficacia delle iniziative attraverso indicatori specifici, come il numero di nuove Imprese, l’occupazione generata e il valore degli investimenti. Questo Sistema di monitoraggio permetterà di valutare periodicamente i progressi raggiunti e di apportare le necessarie modifiche o integrazioni ai Piani di sviluppo strategico.