Nella Sentenza n. 18491 del 21 settembre 2016, la Corte di Cassazione statuisce che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore del Dpr. n. 43/88 e l’abrogazione, ad opera dell’art. 130, stesso Dpr., delle disposizioni regolanti,mediante rinvio al Rd. n. 639/10, la riscossione coattiva dei tributi, ha conservato una precipua funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata. In base al principio sopra citato, va interpretata la norma di cui all’art. 4, comma 2-sexies, del Dl. n. 209/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 265/02,che prevede che i Comuni e i Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal Rd. n. 639/10 secondo le disposizioni contenute nel Dpr. n. 602/73. Ad essa invero non può essere attribuito altro significato se non quello secondo cui, fermo restando il valore meramente accertativo dell’ingiunzione fiscale, all’esecuzione si dovrà procedere a norma del Dpr. n. 602/73 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute. Ne consegue che non è richiesto che l’ingiunzione sia preceduta dall’iscrizione a ruolo poiché essa non è atto della riscossione.




