Con la Circolare Inps 7 febbraio 2017, n. 29, è stata chiarita la disciplina dei rimborsi dovuti al datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, del settore privato, accertati inidonei alla donazione del sangue.
La Legge n. 584/67 prevedeva già una giornata di riposo e la corresponsione della normale retribuzione per il lavoratore dipendente che cedeva il proprio sangue gratuitamente. Aggiungendosi il Dl. n. 663/79, convertito dalla Legge n. 33/80, si sono successivamente posti a carico dell’Inps gli oneri dei rimborsi al datore di lavoro. Successivamente l’art. 8, comma 2, della Legge n. 219/2005, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione del sangue, stabilendo il diritto a una retribuzione, limitata “al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”. Lo stesso articolo, data la frequenza dei casi, è stato demandato a un Decreto, alla fine pubblicato col Decreto 18 novembre 2015, che stabiliva il diritto alla retribuzione solo se si verificavano tali situazioni:
- sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
Nella nuova Circolare Inps 7 febbraio 2017, n. 29, si evidenzia come la norma abbia posto a carico dello Stato gli oneri derivanti dal rimborso ai datori di lavoro, pertanto, per rilevare le indennità anticipate ai lavoratori dipendenti, sono stati istituiti i nuovi conti nell’ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni previdenziali, evidenza contabile “Gestione degli oneri per il mantenimento del salario” – Gau.
Viene illustrata, in particolare, la documentazione necessaria per le modalità di calcolo e conguaglio con le nuove funzionalità del flusso Uniemens, disponibili dal 1° gennaio 2017 secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, come, ad esempio, mediante l’utilizzo del nuovo “Codice Evento” e il nuovo codice causale “S114”.
Al riguardo si evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore sarà tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante:
– i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
– la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
A tal fine, i datori di lavoro devono conservare tale documentazione per un periodo di 10 anni.
Le nuove funzionalità del flusso Uniemens sono operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017.
di Elisa Erriu




