Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 260 del 30 dicembre 2024
Nel caso in trattazione, un Comune ha deliberato il 30 luglio 2024 l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), con pubblicazione della delibera dal 31 luglio al 15 agosto 2024 e esecutività dal 10 agosto 2024. Il 14 novembre 2024 è stato approvato il “Piano di riequilibrio finanziario”, ma con un ritardo rispetto al termine perentorio di 90 giorni previsto dalla legge, che scadeva l’8 novembre 2024. Il Ministero dell’Interno ha segnalato questa violazione alla Corte dei conti, mentre il Comune ha giustificato il ritardo con circostanze non imputabili all’Ente, chiedendo la rimessione in termini. La Magistratura contabile sta esaminando la questione per valutare la validità del “Piano”. La Sezione statuisce che il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” adottato dal Comune in questione è intempestivo, in quanto deliberato oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel. Tale termine decorre dalla data di esecutività della delibera di adesione alla procedura, che nel caso di specie è il 10 agosto 2024. Pertanto, il termine scadeva l’8 novembre 2024, mentre il “Piano” è stato approvato il 14 novembre 2024. La Sezione ha rilevato che il carattere perentorio del termine comporta l’applicazione delle conseguenze previste dall’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, tra cui la possibilità per il Prefetto di assegnare al Comune un termine non superiore a 20 giorni per la dichiarazione di dissesto finanziario, in conformità all’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011. Non sono state riconosciute al Comune le circostanze eccezionali atte a giustificare una deroga al termine perentorio, né è stata ammessa la richiesta di errore scusabile o rimessione in termini. La Sezione ha rigettato le motivazioni del Comune, attribuendo il ritardo esclusivamente a carenze interne dell’Amministrazione, come difficoltà organizzative e mancanza di consenso politico, che non possono giustificare il superamento del termine previsto dalla legge. In conclusione, la Sezione ha confermato che il decorso del termine perentorio di 90 giorni rende il “Piano di riequilibrio” tardivo e invalido, determinando l’applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente. Nel caso di specie il Piano di riequilibrio finanziario del Comune in questione è stato adottato oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dalla legge, quindi è intempestivo, con applicazione delle conseguenze previste dall’art. 243-quater, che possono portare alla dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Prefetto, non riconoscendo al Comune alcuna giustificazione per il ritardo.