Nella Delibera n. 991/2020 dell’Anac, viene chiesto un parere sulla sostituzione dell’ausiliaria durante una procedura di gara. L’Anac osserva che tale istituto è derogatorio al Principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura, rispondendo all’esigenza di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all’avvalimento. Infatti, il concorrente può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso. Peraltro, l’Autorità sottolinea che, a mente dell’art. 89, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, la sostituzione dell’Impresa ausiliaria deve essere consentita in tutte le ipotesi in cui l’Impresa non soddisfi un pertinente criterio di selezione ovvero quando sussista un pertinente motivo obbligatorio di esclusione. Tra i motivi obbligatori di esclusione (e, dunque, tra le ipotesi che consentono la sostituzione dell’ausiliaria), l’art. 80, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, contempla la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Dlgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del “Codice Antimafia”. Quindi, in base a quanto sopra esposto, l’Anac chiarisce che nell’ipotesi in cui l’Impresa ausiliaria sia colpita da un’Interdittiva Antimafia anteriormente alla stipula del contratto d’appalto, la Stazione appaltante ne deve imporre la sostituzione all’Impresa concorrente, fermo restando l’obbligo di procedere ai doverosi controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla nuova Impresa designata ausiliaria.