Consiglio di Stato, Sentenza n. 1729 del 5 marzo 2026
In una procedura concorsuale pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo informatico, l’Amministrazione ha escluso un candidato ritenendo non conforme il titolo di studio posseduto rispetto a quanto richiesto dal Bando, il quale prevedeva diplomi in ambito informatico o equipollenti, inclusi percorsi afferenti alle telecomunicazioni; tuttavia, tale esclusione si è fondata su un’interpretazione rigida del Dpr. n. 88/2010, che disciplina esclusivamente la continuità tra vecchi e nuovi ordinamenti scolastici senza attribuire valore di equipollenza legale tra titoli, rendendo quindi necessario interpretare la clausola del bando alla luce
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