La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14416 del 25 giugno 2014, ha affermato che l’invalidità della notificazione di un atto impositivo è irrilevante ove l’atto sia stato impugnato, giacché l’impugnazione determina la sanatoria del vizio di notificazione, con effetto ex nunc.
La sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce difatti espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico-sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti d’imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all’interessato l’impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati.
Pertanto, le nullità che traggano origine dalla mancata notificazione del provvedimento restano sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, del Cpc., a causa della proposizione del ricorso da parte del soggetto che ne sia legittimato.