Nella Delibera n. 59 del 13 aprile 2018 della Corte dei conti Umbria, un Sindaco ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione della seconda parte dell’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), relativamente al principio di “invarianza finanziaria” ivi affermato, per il “rimborso delle spese legali agli Amministratori dell’Ente, qualora i potenziali titolati si siano avvalsi di un Collegio difensivo, ex art. 96 del Cpp., in presenza di rituale capienza finanziaria per la tipica assistenza di un unico Legale di fiducia”.
La Sezione pone in evidenza che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che
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