L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 129 del 14 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla sanzionabilità del tardivo invio di fatture immediate a “Sdi” oltre 12 giorni, laddove siano stati considerati nel conteggio anche i festivi.
L’art. 21 del Dpr. n. 633/72, come modificato dagli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e 12-ter, comma 1, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”, ai sensi del comma 2, lett. g-bis);
b) è possibile emettere la fattura “entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6” (comma 4, primo periodo).
Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite “Sdi”. In tale evenienza, nel documento deve essere indicata la data dell’operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo “Sdi” all’atto della trasmissione del file al Sistema.
La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo “Sdi”, è punita con le sanzioni di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione: a) “fra il 90 e il 180% dell’Imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 Euro (comma 1, primo periodo e comma 4); b) “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del Tributo” (comma 1, ultimo periodo); c) “tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati” nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000” (comma 2). Ricordato ciò, l’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lett. h), del Dl. n. 70/2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Detta disposizione infatti riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo).
Pertanto, nel caso di specie, la fattura immediata emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione “da Euro 250 a Euro 2.000” per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.




