Ipoteca: obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale ai fini della legittimità del conseguente atto impositivo

Ipoteca: obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale ai fini della legittimità del conseguente atto impositivo

Nella Ordinanza n. 2879 del 12 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del Dpr. n. 602/73 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, la Suprema Corte rileva che, in tema di riscossione coattiva delle Imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del Dpr. n. 602/73, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in 30 giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2879 del 12 febbraio 2016


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