L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare 28 aprile 2014, n. 8/E, avente ad oggetto “Art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”.
All’interno del presente Documento di prassi, l’Agenzia ha precisato le modalità di applicazione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, del Dl. n. 66/14, riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, la cui imposta lorda sia superiore all’importo delle detrazioni spettanti.
Il credito d’imposta è pari ad Euro 640 per i redditi inferiori ad Euro 24.000, e al prodotto tra Euro 640 ed il seguente rapporto: (26.000-reddito lordo)/2.000.
Il citato credito si applica in via automatica, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dei beneficiari.
I soggetti beneficiari
I contribuenti che possono fruire del credito d’imposta in analisi sono coloro i quali risultano titolari di redditi di lavoro dipendente o taluni redditi assimilati – nello specifico, i redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l), del Dpr. n. 917/86.
L’essere titolari delle citate categorie di redditi non comporta automaticamente la fruizione del credito d’imposta, poiché tali redditi devono essere sufficientemente elevati da generare un’Imposta lorda superiore all’importo delle detrazioni spettanti, ma non devono essere superiori ad Euro 26.000.
I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito
I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito previsto dall’art. 1, del Dl. n. 66/14, sono quelli previsti dall’art. 29, del Dpr. n. 600/73, vale a dire gli Enti previsti dall’art. 25 del Dpr. n. 600/73, più le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli Organi legislativi regionali delle Regioni a Statuto speciale.
Il credito deve essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ad eccezione del caso in cui non sia possibile riconoscere, per ragioni esclusivamente tecniche, legate alle procedure di pagamento, l’importo spettante nella retribuzione pagata nel suddetto mese. Il credito potrà essere erogato nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito nelle retribuzioni dell’anno 2014.
Le modalità di determinazione del credito
L’Agenzia delle Entrate, oltre a quanto già evidenziato, ha precisato che l’art. 1, comma 2, del Dl. n. 66/14, dispone che il credito è “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, e quindi, nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all’intero anno solare, il credito spetta in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni dell’anno di riferimento.
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Il sostituto d’Imposta, in virtù del dettato dell’art. 1, commi 5 e 6, del Dl. n. 66/14, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga al fine di erogare il credito d’imposta previsto dalla norma. Le ritenute utilizzabili sono, a titolo d’esempio, le ritenute Irpef, le relative Addizionali regionali e comunali, nonché le ritenute relative all’Imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.
In caso di incapienza del monte ritenute, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’importo del credito riconosciuto dovrà essere evidenziato all’interno del Modello “Cud” e i correlativi minori versamenti all’Erario dovranno essere indicati all’interno del Modello “770”.
I contribuenti senza sostituto d’imposta
Coloro i quali percepiscono redditi da soggetti che non sono considerati sostituti d’imposta possono richiedere il credito all’interno della Dichiarazione dei redditi relativo all’anno 2014, secondo le modalità che saranno evidenziate all’interno delle istruzioni ai Modelli dichiarativi. L’importo indicato potrà essere utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso.
La possibilità citata si applica anche ai contribuenti che, pur percependo redditi da parte di sostituti d’imposta, non si siano visti riconoscere in tutto o in parte il credito spettante.
Il credito non spettante
I contribuenti che non hanno diritto al credito d’imposta sono tenuti a darne comunicazione al sostituto il quale provvederà al recupero dell’importo del credito eventualmente già erogato nei periodi di paga successivi alla comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
La rilevanza del credito
L’importo percepito a titolo di credito d’imposta non è imponibile ai fini dell’Imposta sui redditi e delle relative Addizionali regionali e comunali. Non essendo imponibile ai fini Irpef, il credito erogato è da considerarsi come non imponibile ai fini Irap.