Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, Sentenza n. 83 del 16 febbraio 2024
Nel caso oggetto di studio, i Giudici chiariscono che la nullità della notifica degli avvisi di accertamento dell’ufficio è confermata, soprattutto per quanto riguarda il mancato completamento della procedura dovuto alla mancanza di prove sufficienti riguardo alla consapevolezza o conoscenza da parte del destinatario dell’arrivo del plico postale. È responsabilità del notificante fornire tale prova.
Nel caso specifico, sebbene sia stato dimostrato l’invio del plico tramite raccomandata postale ordinaria a un destinatario notoriamente in particolari condizioni, il destinatario ha fornito prove contrarie al completamento della notifica, nonostante la dimostrazione dell’invio della raccomandata e della sua successiva giacenza.
Di conseguenza, il processo di notifica non è stato chiaramente concluso come sarebbe stato nel caso di una notifica tramite Pec o mediante un Messo. Le difficoltà oggettive e le criticità legate alla posizione geografica dei locali non possono essere attribuite al destinatario. Pertanto, l’avviso di accertamento dell’Ufficio è stato notificato in modo irregolare.


