Nell’Ordinanza n. 21020 dell’8 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sull’emissione di una cartella di pagamento anche se in precedenza il contribuente non ha ricevuto la notifica dell’avviso bonario. La Suprema Corte chiarisce che l’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/00, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di Tributi risultanti da Dichiarazioni, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della Dichiarazione”, essendosi rilevato che se il Legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei Tributi risultanti dalla Dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nella fattispecie, in cui non è controverso in fatto che l’esito del controllo scaturisca dallo stesso contenuto di quanto oggetto di Dichiarazione da parte della contribuente, è pertanto da escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto la notifica del previo avviso di cui alla citata norma.
Pertanto, la sanzione dell’invalidità dell’atto impositivo si adegua, in caso di omissione del cd. “avviso bonario”, alle sole ipotesi di “rilevante incertezza” sui dati esposti nella Dichiarazione.






