Nella Ordinanza n. 20319 del 23 agosto 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento con il quale un Comune, con riferimento all’anno d’imposta 2013, contestava l’omessa denuncia ed il pagamento parziale e tardivo della seconda rata Imu. La Società contribuente contestava l’atto impositivo, in quanto inidoneo a giustificare il preteso credito tributario, con particolare riferimento al fatto che gli immobili in corso di costruzione potessero essere assoggettati al Tributo in carenza di almeno uno dei 2 presupposti, e cioè l’ultimazione degli stessi ovvero la loro utilizzabilità. La Suprema Corte afferma che, in tema di Ici, e quindi anche in tema Imu, in virtù dello specifico rinvio effettuato dall’art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/11, ai criteri di determinazione della base imponibile Ici, ai fini dell’assoggettabilità ad Imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del Dlgs. n. 504/92, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in Catasto, realizzando tale iscrizione di per sé il presupposto principale, per assoggettare il bene all’Imposta.




