L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 5 del 2 settembre 2024, ha fornito indicazioni in ordine al regime Iva da applicare alle “moderne” prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri.
L’Agenzia ha ricordato che il Settore dell’Editoria è caratterizzato da un regime speciale Iva, disciplinato dall’art. 74, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 633/1972. Si tratta, in particolare, di un regime naturale e semplificato di imposizione e riscossione dell’Imposta (c.d. “monofase”) che consente di determinare l’Iva in relazione al numero delle copie vendute ovvero consegnate o spedite, diminuito di una certa percentuale a titolo di forfetizzazione della resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. Questo prezzo è ovviamente comprensivo dei valori aggiunti, conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e distribuzione del bene in oggetto.
La Circolare n. 23/E del 2014 ha fornito utili chiarimenti sul regime in commento.
In particolare, ha precisato che:
1) per ‘‘editore’’ si intende l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale ossia colui che sopporta in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico;
2) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime de quo, e dunque nel novero dei prodotti editoriali, anche i libri su qualsiasi supporto fisico, quali Cd, Crrom o qualsiasi altro supporto fisico analogico che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati (cfr. paragrafo 2 della citata Circolare). Sono quindi esclusi dal regime i supporti fisici senza alcun collegamento ad un libro stampato;
3) le cessioni e le importazioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico sono soggette all’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972;
4) anche alle prestazioni relative a composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali (nel cui ambito rientrano i libri), si applica l’aliquota Iva del 4% di cui al n. 35) della citata Tabella. La norma, infatti, è finalizzata ad agevolare le prestazioni dirette alla realizzazione del libro, quali la composizione, la legatoria e la stampa, che di per se stesse non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 74 del Dpr. n. 633/1972. Per esse, pertanto, è ininfluente che il soggetto committente sia qualificabile come editore;
5) infine, l’aliquota Iva del 4% ai sensi del citato n. 18) della Tabella A, Parte II, risulta applicabile anche alle fattispecie riconducibili ai contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale. Ciò in forza dell’art. 16, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui, “per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti … “. Anche in questo caso la norma ha una finalità agevolativa in quanto finalizzata alla perequazione dell’onere fiscale a prescindere dalla modalità di acquisizione del libro (i.e. compravendita, contratto d’opera, d’appalto o simili).
Nonostante le operazioni di cui ai citati punti nn. 4 e 5 non siano comprese nell’ambito oggettivo dell’art. 74 del Dpr. n. 633/1972, ai fini Iva beneficiano comunque di un trattamento di favore (aliquota 4%), segno evidente della volontà del Legislatore di favorire la diffusione dei libri, agevolandone la produzione e commercializzazione.
Con riferimento al quesito oggetto della presente richiesta di consulenza giuridica – se cioè l’aliquota Iva del 4% sia applicabile alle ‘‘moderne’’ tecnologie di composizione di un libro – l’Agenzia ha osservato che la ratio alla base della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006 (“Direttiva Iva’’) è che qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo d’imposta, è soggetta all’Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria a meno che non sia espressamente esentata o sia possibile l’applicazione di un’aliquota ridotta. La Corte di Giustizia pertanto ha affermato in più occasioni che ‘‘le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote e alle esenzioni vanno dunque interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono un’eccezione al principio fondamentale della Direttiva’’.
D’altra parte va, anche tenuto conto che quando la Direttiva del Consiglio n. 2009/47/CE 5 maggio 2009 è intervenuta sull’Allegato III della Direttiva Iva, contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, lo ha modificato al fine di contemplare la fornitura di libri ‘‘su qualsiasi tipo di supporto fisico’’ così da adeguare la norma alla mutata realtà produttiva e tecnologica (per ulteriori dettagli, Circolare n. 23/E del 2014, paragrafo 2).
Da ultimo, la Direttiva (UE) n. 1713 del 6 novembre 2018 ha introdotto, a partire dal 26 novembre 2018, nuove disposizioni in materia di aliquote Iva applicabili a libri, giornali e periodici, e ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, al fine di consentire agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva che attualmente si applicano alle pubblicazioni su supporti fisici.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto della volontà del Legislatore unionale e nazionale di agevolare la produzione e la vendita dei libri ‘‘su qualsiasi tipo di supporto fisico’’ e anche ‘‘in via elettronica’’, nel caso in esame l’Agenzia ha reputato ragionevole l’adozione di un’interpretazione evolutiva delle norme in commento, peraltro non preclusa dalla Corte di Cassazione, sia in ambito tributario, sia in ambito penale.
Con la Sentenza a Sezioni Unite del 29 gennaio 2015, n. 31022, la Suprema Corte ha infatti riconosciuto, in sede penale, la necessità di ‘‘discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine ‘‘stampa’’ un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo”. Di conseguenza, ha affermato il Principio secondo il quale la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra dunque nella nozione di ‘‘stampa’’ di cui all’art. 1 della Legge n. 47/1948. Ciò è ‘‘frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l’evoluzione socioculturale e tecnologica, il senso autentico della Legge n. 47 del 1948, art. 1, sull’applicazione di un criterio storico sistematico in coerenza con il dettato costituzionale di cui all’art. 21 della Costituzione. Deve, pertanto, ritenersi superato il concetto di stampa di ‘‘gutenberghiana’’ memoria, per approdare ad un concetto in linea con la evoluzione, anche tecnologica, degli attuali mezzi di informazione telematica’’ (Sentenza 11 gennaio 2019, n. 1275).
Nella Sentenza 30 dicembre 2011, n. 30722, la Corte di Cassazione ha precisato che, ‘‘in materia tributaria, mentre l’interpretazione analogica, pur non in astratto preclusa, (…), trova difficile possibilità di applicazione (…), è certamente ammissibile sia l’interpretazione estensiva che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ‘ratio’ della disposizione con riguardo sia alle norme impositive, sia a quelle che accordano benefici fiscali, sia l’interpretazione evolutiva, che si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economicosociali o tecnici intervenuti nel tempo’’.
Peraltro, una diversa interpretazione delle norme agevolative in commento le svuoterebbe di significato dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare. Tali tecniche dunque rientrano in un concetto più ampio di composizione che resta pur sempre agevolato ai fini Iva.
In conclusione, adeguatamente valutata la ragionevolezza e l’opportunità di un’interpretazione evolutiva, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%.