L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 19 del 26 gennaio 2024, ha fornito indicazioni circa il regime Iva cui assoggettare il Servizio “Bar–tavola fredda” e il Servizio “Mensa universitaria” erogati da un’Impresa presso i locali dell’Università.
L’Agenzia ha ricordato che il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle Mense delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.
Con riferimento alle mense universitarie, la Circolare n. 328/E del 1997, al punto 3.4, chiarisce che queste sono assimilate alle Mense scolastiche.
Può dunque ritenersi che la predetta aliquota del 4% spetti anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle Mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga. Questa agevolazione ha infatti natura oggettiva e dedicata (vedasi Circolare n. 207/200, punto 2.1.3), e pertanto ai fini della sua applicazione occorre avere riguardo alla natura propria del servizio.
Nel caso di specie, l’Impresa interessata si obbliga a fornire 3 tipi di servizio:
- un Servizio “Bar tavolafredda”;
- un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con Servizio “Mensa” agevolato;
- facoltativamente, un Servizio di catering.
Sono dunque 3 le tipologie di prestazioni di servizi previste dai citati documenti, di cui 2 obbligatorie (Servizio “Bartavola fredda” e Servizio “Mensa universitaria”).
L’Agenzia ha ritenuto che l’affidamento in concessione all’Istante del Servizio “Bar tavolafredda” non presenti le caratteristiche per rientrare nel citato n. 37), per cui allo stesso deve applicarsi l’aliquota Iva 10% prevista dal n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, per le “somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (…)”.
Il Servizio di “Mensa universitaria” presenta invece le caratteristiche proprie di un Servizio di “Mensa scolastica” (rectius universitaria), con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto, per cui può beneficiare dell’aliquota Iva del 4%.
Se peraltro l’utente effettua il pagamento con il buono-pasto rilasciato dal concedente al proprio personale non docente, si applica l’aliquota Iva del 10% nell’ambito del rapporto tra l’impresa istante e la società emittente i buoni-pasto: come chiarito infatti dalla Risposta n. 231/2022, ‘‘… l’operazione che rileva ai fini Iva è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, …. In tale evenienza, l’imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, (…)’’.
L’Agenzia ha poi ricordato che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota Iva del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972.




