Iva: aliquota ordinaria per la cessione di prodotti parafarmaceutici destinati a cani e gatti

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Coordinamento normativo, con la Risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla cessione di alimenti per cani e gatti, rispondendo ad una ditta di prodotti parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali d’affezione.

I suddetti prodotti integrano l’alimentazione per garantire una dieta completa a cani e gatti e sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”.

L’Agenzia non ha ritenuto ammissibile l’applicazione dell’aliquota Iva 10% ai sensi del n. 112) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto non classificabili come “integratori per mangimi”.

L’Agenzia ha ricordato che il trattamento Iva da riservare a un qualsiasi bene, ivi compresi i prodotti in questione, è strettamente collegato alla classificazione doganale degli stessi in uno dei Capitoli della Taric. Con l’istanza di documentazione integrativa è stato richiesto di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, parere che il contribuente non aveva originariamente allegato all’Interpello. Si tratta, come noto, di un parere finalizzato ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei beni ai fini doganali, quale documento che l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, al fine di facilitare l’individuazione e la verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dalla Tabella “A” citata, per l’applicazione delle aliquote Iva ridotte, secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 32/E del 2010.

Con riferimento al caso in esame, come risulta dalla Nota allegata alla documentazione integrativa presentata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di classificare entrambi i prodotti in questione come “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”, non riconducibili quindi alla norma agevolativa citata.