L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 32 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che si applica l’aliquota Iva ordinaria agli acquisti di apparecchi per aerosol terapia.
Il quesito posto riguardava la riconducibilità degli apparecchi per aerosol terapia e loro accessori tra i “dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie” le cui cessioni, per effetto della norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 145/2018, sono assoggettabili all’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. Il richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
La Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), al fine di chiarire dubbi emersi in sede di applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, ha fornito l’interpretazione autentica della disposizione agevolativa recata dal predetto n. 114), estendendone l’ambito di operatività, stabilendo che devono intendersi ricompresi in tale norma “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma d’interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti, che pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda tuttavia non tutti i dispositivi medici ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici” (es. sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale).
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non sia applicabile l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 114), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, configurandosi come dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004”.