Iva: aliquota ordinaria su cessione di legatori di varici e lacci per emostasi, in quanto non aventi natura protesica per l’infermo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 624 del 28 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota Iva del 4% in luogo di quella ordinaria alle cessioni di legatori di varici e lacci per emostasi.

L’Agenzia ha ricordato che il Dlgs. n. 46/1997, di attuazione della Direttiva comunitaria 93/42/CEE, all’art. 1, lett. a), qualifica come “dispositivo medico” ogni apparecchio, strumento, sostanza, o altro prodotto che sia utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, e che non eserciti la sua azione principale con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico. Tale qualificazione di “dispositivo medico” non è tuttavia di per sé sufficiente per l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% in base al n. 30) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 63/1972, norma che ricomprende gli “apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)”.

Al fine di verificare pertanto se fra i suddetti beni possano rientrare i prodotti in questione, occorre analizzare caratteristiche e funzioni svolte da questi ultimi.

I beni oggetto di Interpello consistono in legatori di varici, che sono impiegati per la legatura endoscopica di varici esofagee e per le legature delle emorroidi interne, utilizzati senza rimuovere l’endoscopio, e lacci in nylon che sono utilizzati per l’emostasi dei polipi pre e post polipectomia.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i suddetti beni, il cui utilizzo è stato sufficientemente rappresentato nell’Istanza di Interpello e nella documentazione integrativa, non assumono la natura di apparecchi “da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità” come richiesto dal citato n. 30), la cui ratio è quella di applicare l’aliquota agevolata del 4% alla cessione di prodotti che abbiano una natura protesica per l’infermo.

Nel caso in esame, come chiaramente specificato dall’istante, “i dispositivi medici oggetto di Interpello restano provvisoriamente all’interno degli organi dei pazienti dove sono stati applicati, in quanto l’espulsione dei medesimi avviene per lo più in via naturale attraverso il passaggio del bolo alimentare dopo il periodo di permanenza. Si è verificato un numero di casi esiguo in cui è stato necessario l’intervento chirurgico per la rimozione dei dispositivi stessi”.

L’Agenzia ha ricordato inoltre che, con la Risoluzione n. 336/E del 2002 è stato chiarito che “l’art. 1, comma 3-bis, del Dl. n. 202/1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 263/1989, stabilisce, tra l’altro, che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”, concludendo pertanto che alla cessione dei beni in commento sia applicabile l’aliquota Iva ordinaria, atteso che gli stessi non sembrano essere destinati a pazienti affetti da menomazioni funzionali permanenti.