Iva: aliquota ordinaria su un Intervento di revamping/rinnovamento di una Centrale che produce Energia elettrica e Calore

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 692 dell’8 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva delle operazioni concernenti il rifacimento strutturale e integrale di una Centrale già esistente che produce Energia elettrica e Calore (revamping/rinnovamento).

Il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, fra gli altri, agli “Impianti di produzione e Reti di distribuzione Calore-Energia e di Energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica”. I successivi nn. 127-sexies) e 127-septies) stabiliscono l’applicazione della stessa aliquota agevolata, rispettivamente, “ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”e alle“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127- quinquies”.

Dunque, gli impianti per i quali il Legislatore prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta sono:

– gli Impianti di produzione e Reti di distribuzione di Calore-Energia (c.d. “Teleriscaldamento”, Circolari n. 14/1981 e n. 1/1994);

– gli Impianti di produzione di Energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli Impianti menzionati (in ultimo Risoluzioni n. 2/2000 e n. 269/E del 2007). In particolare, si evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del citato n. 127-septies), deve trattarsi della realizzazione ex novo delle opere indicate al n. 127-quinquies) e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (Risoluzioni n. 397666/1985 e n. 202/2008).

In tal senso, è stata esclusa ad esempio l’applicazione dell’aliquota ridotta agli Interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano (Risoluzione n. 46/1998). L’aliquota Iva del 10% è stata ritenuta applicabile invece alla realizzazione parziale di una nuova Rete idrica, costituita dalla completa sostituzione dell’intera Rete lungo una strada comunale (Risoluzione n. 364749 del 1987), nonché all’Intervento di potenziamento ed ampliamento di un Impianto di potabilizzazione (Risoluzione n. 430523/1991). Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione”, che riguarda la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli Interventi che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta (Risoluzione n. 202/E del 2008; Risoluzione n. 332592/1981).

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che, in base al contratto di appalto allegato all’Istanza di Interpello, i lavori di revamping/rinnovamento dell’Impianto in esame consisteranno, fra l’altro, nelle seguenti attività: “(i) sostituzione del motore e alternatore del Cogeneratore GS1; (ii) sostituzione del motore e alternatore del Cogeneratore GS2; (iii) sostituzione del motore e alternatore del Cogeneratore GS3. (iv) redazione delle specifiche di Progetto, Dl, Piano di sicurezza e coordinamento e sostituzione di 2 Gruppi frigoriferi ad assorbimento; (v) attività di permitting legati ai punti precedenti. (…) la manutenzione consisterà nelle seguenti attività: (i) manutenzione full service per massimo 12 anni o 99.999 ore, quale di queste condizioni si verifica prima, del GS1; (ii) manutenzione full service per massimo 12 anni o 99.999 ore, quale di queste condizioni si verifica prima, del GS2; (iii) manutenzione full service per massimo 12 anni o 99.999 ore, quale di queste condizioni si verifica prima, del GS3”.

Invero, Beta ha intenzione di effettuare un Intervento di efficienza energetica sulla propria Centrale di trigenerazione, consistente nella sostituzione di 3 motori e alternatori (GS1, GS2, e GS3) e di 2 Gruppi frigoriferi ad assorbimento (…). Scopo primario del contratto infatti è la realizzazione dei lavori per la Centrale di trigenerazione oltre alle attività di manutenzione dei 3 nuovi motori (GS1, GS2 e GS3), al controllo e al monitoraggio dei GS1, GS2, GS3 e GS4 e della pompa di calore geotermica per garantire “le performance attese in termini di consumi e produzioni energetiche, di risparmio energetico rispetto alla baseline di riferimento (…) e quindi di certificati bianchi ottenibili” (…).

Inoltre, ha osservato che nella “Relazione tecnica di riconoscimento” si afferma:

– “nel caso in cui l’unità oggetto della richiesta ricada nella definizione di ‘nuova unità di cogenerazione’ descrivere le caratteristiche dell’Intervento, in particolare facendo riferimento alla documentazione di supporto allegata, comprovante l’utilizzo di soli componenti nuovi. Non applicabile in quanto trattasi di Intervento di rifacimento di unità già attualmente esistente”;

– “illustrare la documentazione di supporto allegata comprovante che l’Intervento di costruzione della nuova unità di cogenerazione, comprenda anche la Rete (es. copia della documentazione progettuale presentata agli Enti competenti completa di planimetria della Rete di teleriscaldamento, planimetria della rete di teleriscaldamento aggiornata alla data di inoltro della richiesta, ecc.). L’Intervento oggetto della presente non riguarda una nuova unità di cogenerazione abbinata a Rete di teleriscaldamento”.

In base agli elementi documentali forniti dall’istante, l’Intervento di revamping/rinnovamento in esame (rifacimento strutturale e integrale della Centrale già esistente che produce Energia elettrica e Calore) consiste quindi nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso Impianto (motori e pompe di calore) al fine di ottimizzare i consumi e di migliorare il risparmio energetico. I lavori di cui trattasi, ancorché effettuati nell’ambito di un ampliamento del precedente Impianto, non possono definirsi come Interventi di costruzione ex novo di un nuovo Impianto, ma rientrano – come peraltro affermato dalla stessa Società – nella categoria degli Interventi di manutenzione straordinaria.

In relazione alle opere in commento, dunque, non può trovare applicazione l’Iva nella misura del 10% ai sensi dei nn. 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. A tali interventi deve applicarsi l’Iva nella misura ordinaria. Per completezza, l’Agenzia ha ricordato che, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, per i lavori de quo non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.