Iva: applicabilità dell’aliquota del 5% a particolari prestazioni educative svolte da cooperative sociali nei confronti di bambini

Iva: applicabilità dell’aliquota del 5% a particolari prestazioni educative svolte da cooperative sociali nei confronti di bambini

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 274 del 20 aprile 2021, si è occupata dell’applicabilità dell’aliquota ridotta del 5% a servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali da parte di una Cooperativa sociale.

Nello specifico, la Cooperativa istante si rivolge ai ragazzi in età scolare, prevalentemente bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), oltre che alle relative famiglie.

A causa dell’emergenza “Covid-19”, dal 2020 una parte dell’attività svolta dall’Istante è passata dalla modalità in presenza a quella a distanza. Tale cambiamento ha reso necessario un maggior coinvolgimento dei genitori a supporto delle attività di sostegno rese ai figli. A tal fine, sotto la direzione didattica del team di psicologi della Cooperativa, è stato attivato un percorso formativo di sostegno all’apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che comprende delle lezioni video-registrate sulle metodologie di apprendimento per i soggetti con Dsa e un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. Bambini e ragazzi possono inoltre ricevere feedback costante sul lavoro fatto: attraverso i genitori infatti possono inviare gli elaborati (schemi, mappe mentali, diagrammi) e ricevere supporto.

La Cooperativa ha chiesto se a tali prestazioni è applicabile l’aliquota Iva del 5% di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, sia quando rese direttamente ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori, e se è tenuta a trasmettere i relativi dati al Sistema “Tessera sanitaria” o ad emettere fattura elettronica nei confronti del proprio cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del n. 1), della citata Tabella A, Parte II-bis, che prevede l’aliquota Iva del 5% per le “prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali e loro Consorzi”. Da quanto sinteticamente descritto dalla Cooperativa istante, è possibile desumere che questa svolge un’attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria. Ne consegue che al ricorrere di questo presupposto la prestazione di servizi descritta resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rientra nell’ambito applicativo della suddetta norma. L’Agenzia ha altresì ritenuto che la medesima aliquota del 5% trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi, in quanto prestazioni “accessorie” rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette ad Iva ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.

In merito alla tipologia di fattura da emettere, l’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015, prevede in via generale l’emissione delle fatture in formato elettronico tramite il “Sistema di interscambio”. L’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, tuttavia, stabilisce che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non possono emettere fatture elettroniche”. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, “ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche e private, i Presìdi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri Presìdi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri” inviano i dati al Sistema “Tessera sanitaria”. L’Allegato A del Decreto Mef 19 ottobre 2020 contiene una più dettagliata elencazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” e delle prestazioni che devono essere oggetto di tali comunicazioni.

Nella fattispecie in esame, la Cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” e non eroga peraltro servizi prettamente sanitari bensì, come sopra visto, prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, a parere dell’Agenzia, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di interscambio”, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.


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