L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 178 del 3 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta emissione di nota di credito a seguito di un accordo transattivo intercorso tra 2 soggetti.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che, ai sensi dell’art. 1965 Cc., “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
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