Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% da parte di soggetti disabili

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 79 del 27 febbraio 2020, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle agevolazioni Iva per disabili.

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa, dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’aliquota Iva del 4% per le cessioni di autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), del Dlgs. n. 285/1992 (nuovo “Codice della Strada”), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato art. 3 della Legge n. 104/1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Infine, l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Con la Circolare Entrate n. 46/E del 2001 è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica è la seguente:

– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’art. 3 della medesima Legge, derivante da disabilità psichica;

– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1990, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla Legge n. 295/1990 (oggi emesso dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009).

La Circolare Entrate n. 21/E del 2010 ha inoltre puntualizzato che le suesposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative, atteso che per le altre categorie di disabili aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (vedasi Circolari Finanze n. 186/1998 e la più recente Risoluzione Entrate n. 8/2007) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, quali ad esempio la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra, e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

In linea con tale orientamento, l’Agenzia ha ritenuto che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Nel caso oggetto dell’istanza, con verbale della Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, il minore è stato riconosciuto “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n. 18/80)” e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, in quanto “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che tale ultimo certificato sia sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000.