Iva: chiarimenti per l’accesso, da parte di persone con disabilità, all’aliquota agevolata del 4% sull’acquisto di veicoli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/e del 7 luglio 2023, in risposta ad una Istanza di consulenza giuridica, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 1-bis del Dl. n. 121/2021 introdotto dalla Legge n. 156/2021, in materia di semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità.

L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede, al comma 1, che, “per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 8 della Legge n. 449/1997, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del ‘Codice della Strada’, di cui al Dlgs. n. 285/1992”, ed al comma 2 l’obbligo di adeguamento del Decreto alle nuove disposizioni.

Conseguentemente, con Decreto Mef 13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, è stato aggiunto all’art. 1 del Decreto un secondo comma, ai sensi del quale, “in sostituzione della documentazione di cui al comma 1, lett. a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del ‘Codice della Strada’, di cui al Dlgs. n. 285/1992, fermo 7 restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al comma 1, lett. c)”.

L’art. 116, comma 4 del “Codice della Strada”, dispone che “i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle Categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. […]”.

Il richiamato art. 119 del “Codice della Strada” disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:

– “l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale” o di altro Medico come individuato dalla medesima disposizione (comma 2);

– “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali, costituite dai competenti Organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze […]” (comma 4).

Al riguardo, l’art. 330 del Regolamento di attuazione al medesimo “Codice della Strada” prevede inoltre, al comma 5, che, “nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna 8 vertebrale, la composizione della Commissione medica locale è integrata da un Medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici,(…)”.

Alla luce dell’evoluzione del predetto quadro di riferimento, l’Agenzia ha concluso che, a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato art. 8 della Legge n. 449/1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:

– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui al citato art. 119, comma 4, del “Codice della Strada”;

– atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.

Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (vedasi art. 122 del “Codice della Strada”) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, l’Agenzia ha ritenuto di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’art. 1 della Legge n. 97/1986. Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che “il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle Categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo”.

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