Iva: chiarimenti sull’aliquota del 5% per le somministrazioni di Energia termica prodotta con Gas metano tramite Reti di teleriscaldamento

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 239 del 6 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di Energia termica prodotta con Gas metano tramite Rete di teleriscaldamento.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’Energia elettrica e del Gas l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 139/2021 (c.d. “Decreto Energia”), stabilisce che, “in deroga a quanto previsto dal Dpr. n. 633/1972, le somministrazioni di Gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Dlgs. n. 504/19995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
La suddetta misura agevolativa è stata più volte prorogata nel corso del tempo e il relativo ambito applicativo è stato oggetto di chiarimenti forniti con numerosi documenti di prassi (vedasi Circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, Circolare 16 giugno 2022 n. 20/E; Risoluzione 6 settembre 2022, n. 47/E; Risposta n. 284 del 20 maggio 2022).
In particolare, l’art. 5, comma 2, del Dl. n. 115/2022, convertito nella Legge n. 142/2022, ha previsto l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% anche alle somministrazioni di Energia termica prodotta con Gas metano in esecuzione di un contratto servizio-energia di cui all’art. 16, comma 4, del Dlgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. L’art. 16, comma 4, del Dlgs. n. 115/2008, recante attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE, prevede che “fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il Contratto di Servizio Energia di cui all’art. 1, comma 1, lett. p), del Dpr. n. 412/1993, rispondente a quanto stabilito dall’Allegato II al presente Decreto”.
Al riguardo, l’art. 1 del Dpr. n. 412/1993, alla lett. p), prevede che per “contratto servizio energia” si intende “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’Energia, di Sicurezza e di salvaguardia dell’Ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’Energia”.
Il punto 4, comma 1, lett. c), dell’Allegato II al Dlgs. n. 115/2008, con riferimento ai requisiti che devono sussistere per qualificare un contratto come “contratto servizio energia”, prevede “l’acquisto, la trasformazione e l’uso da parte del fornitore del ‘contratto servizio energia’ dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a Reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l’erogazione dell’Energia termica all’edificio”.
Il “contratto servizio energia”, come disciplinato dal menzionato Dlgs. n. 115/2008, è quindi finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell’Energia, e si struttura in 2 componenti economiche: una riguarda i Servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche, mentre l’altra componente riguarda la fornitura di Energia termica.
Nell’ambito del “contratto servizio energia” è quindi il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di Energia termica che viene erogata all’utenza finale. Tanto premesso, con specifico riferimento alla questione oggetto della presente Istanza di Interpello, la Società rappresenta di erogare ai propri clienti l’Energia termica prodotta con Gas metano attraverso una Rete di teleriscaldamento, e ciò sia nell’ambito di un “contratto servizio energia”, sia attraverso contratti diversi dal “servizio energia” propriamente detto.
Tenendo conto della definizione del “contratto servizio energia”, nei termini anzidetti, ed alla luce del quadro normativo di riferimento, l’Agenzia, riguardo alle somministrazioni di Energia termica prodotta esclusivamente con Gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva agevolata del 5%, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 115/2022.
Per quanto riguarda l’Energia termica prodotta in Impianti policombustibili, a parere dell’Agenzia l’aliquota Iva del 5% è applicabile alla sola quota di Energia termica prodotta attraverso la combustione del Gas metano, a condizione che il fornitore sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di Energia prodotta utilizzando altri combustibili.
In analogia a quanto chiarito dalla Circolare n. 17/E del 2022 con riguardo alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata al Gas impiegato nei Cogeneratori che producono Energia termica ed elettrica, per la sola quota relativa alla produzione di Energia termica, determinata in tal caso sulla base di specifici Indicatori convenzionali, anche nel caso di specie l’Agenzia ha ritenuto possibile riconoscere l’aliquota agevolata alla somministrazione della sola quota di Energia termica prodotta attraverso la combustione del Gas in Impianti alimentati anche da altre fonti di Energia. In ordine alla determinazione di tale quota, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista dalla norma in esame con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell’ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici (i.e. i consumi di gas utilizzato negli impianti policombustibili degli anni precedenti), purché il fornitore sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di Energia termica nel trimestre di riferimento sulla base di criteri oggettivi e verificabili. L’individuazione di detti criteri, concernendo una questione fattuale, esula da quelle valutabili in sede di risposta alle Istanze di Interpello (vedasi Circolare 9/E del 2016).
Per quanto concerne infine l’erogazione di Energia termica prodotta con Gas metano attraverso una Rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal “contratto servizio energia”, a parere dell’Agenzia l’aliquota Iva del 5% non è applicabile in quanto le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (vedasi Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 17 giugno 2010, C-492/08, 9 marzo 2017, C-573/15, 19 luglio 2012, C-44/11). Pertanto, stante il tenore letterale dell’art. 5, comma 2, del Dl n. 115/2022, la somministrazione di energia termica prodotta con Gas metano attraverso una Rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal “contratto servizio energia” non rientra nell’ambito applicativo di detta disposizione e non può quindi fruire dell’aliquota del 5%.
L’Agenzia in ultimo ha ricordato anche che, con la Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”), con riferimento al primo trimestre del 2023, è stata prorogata la misura agevolativa in commento e tale agevolazione è stata estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della citata Legge.
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