Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima che fosse emessa la fattura?

di Giuseppe Vanni

Il testo del quesito:
“Il Comune deve versare un compenso ad un Ctu che nel frattempo è deceduto senza emettere fattura. A richiederci il pagamento è adesso uno Studio tecnico (apparentemente senza partita Iva) che rimette n. 3 ‘estratti conto’ per conto dei 3 eredi. L’importo da versare, come da Decreto del Giudice per la liquidazione del Ctu, tenuto conto dell’acconto già versato e fatturato, è pari a Euro 1.297,88. Gli eredi sono stati contattati e invierebbero n. 3 ricevute non fiscali con bollo di Euro 2,00, oltre l’atto di notorietà certificante la qualità di erede e la rispettiva quota. E’ corretta questa procedura dal punto vista fiscale ?”.
La risposta dei ns. esperti.
In caso di morte di un professionista che aveva effettuato prestazioni per le quali non aveva ancora emesso relativa fattura, occorre tenere conto delle seguenti regole e indicazioni:
– l’art. 7, comma 3, del Dpr. n. 917/86 (Tuir), prevede che i compensi professionali incassati dagli eredi di un lavoratore autonomo deceduto debbano essere tassati in capo agli eredi, mantenendo la stessa qualificazione di redditi di lavoro autonomo;
– tali compensi sono soggetti a tassazione separata sulla base all’art. 21, comma 2, Dpr. n. 917/86, e pertanto devono essere dichiarati nel Quadro “RM” del Modello “Unico”; tuttavia, gli eredi del professionista hanno la facoltà di optare, nella propria Dichiarazione dei redditi, per l’applicazione della tassazione ordinaria;
– le ritenute subite (certificate dai sostituti di imposta) sono scomputabili nel Modello “Unico” di cui sopra;
– per le prestazioni poste in essere dal de cuius, gli eredi non hanno obblighi Iva e, al momento della percezione dei compensi, devono limitarsi a emettere una semplice ricevuta soggetta all’eventuale Imposta di bollo (Euro 2,00 per importi riscossi superiori a 77,47 Euro).
Pertanto, gli eredi di un professionista deceduto non sono obbligati a emettere fattura, in quanto le somme da essi percepite per prestazioni non fatturate e non riscosse alla data del decesso sono escluse dal campo di applicazione Iva. Questa modalità operativa trova conferma nella Rm. n. 501918 del 5 giugno 1973, che di seguito si riporta: “nel caso di decesso del titolare di un’impresa individuale prima del verificarsi del momento impositivo, poiché l’impresa ha cessato di esistere per effetto della morte del suo titolare, non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni rese dall’imprenditore deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto per assenza del presupposto soggettivo”. La Risoluzione citata è da ritenersi ancora valida per il caso del decesso del professionista, ma non nel caso di morte dell’imprenditore per il quale si applica l’art. 35-bis, del Dpr. n. 633/72, entrato in vigore con il Dpr. n. 24/79.
Inoltre, proprio per il fatto che i redditi in parola mantengono la stessa qualificazione di redditi di lavoro autonomo, con Rm. 3 gennaio 1994, n. III/5-1001/93, è stato precisato che il sostituto d’imposta è obbligato ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi la ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 Dpr. n. 600/73, rilasciando certificazione pro-quota a ciascun percettore.
In conseguenza di ciò, essendo la prestazione svolta in qualità di professionista, il Comune dovrà versare pro quota agli eredi (e non allo Studio tecnico) il corrispettivo pattuito senza applicazione dell’Iva e al netto della ritenuta di acconto del 20%, a fronte del quale gli eredi dovranno rilasciare una semplice ricevuta.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.