L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 92 del 16 aprile 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 342/2000, delle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Nel caso specifico, una Società ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento a fini Iva della cessione gratuita ad un Comune di un lotto edificabile da destinare ad Uffici pubblici in base ad una Convenzione stipulata per l’attuazione di un Piano particolareggiato.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 51 della Legge n. 342/2000, prevede che “non è da intendere rilevante ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”.
Le Risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003 hanno chiarito che, ‘‘con la suddetta normativa è stato applicato alle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il trattamento fiscale, ai fini dell’Iva, applicabile al versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 11 della Legge n. 28 gennaio 1977, n. 10” (c.d. ‘‘Legge Bucalossi’’). Infatti, come precisato con la Risoluzione n. 363292 del 1978, non rientra nel campo di applicazione dell’Iva il contributo di urbanizzazione versato dal Concessionario, proprio in quanto ‘‘il rapporto che si pone in essere tra il Comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria. L’obbligazione di fare consistente nella realizzazione di opere di urbanizzazione ha quindi natura di prestazione patrimoniale imposta, esclusa quindi dal campo di applicazione analogamente al versamento diretto del contributo’’ (vedasi Circolare n. 207/E del 2000 e Risposta 326 del 2023, unitamente alla prassi ivi richiamata).
La norma in commento esclude in sostanza dall’Iva le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle Imprese a cui lo stesso Ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (vedasi Risoluzione n. 140/E del 2009).
Nel caso in esame, l’operazione posta in essere (per la cui descrizione analitica si rimanda alla lettura della Risposta in commento) ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere che la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dalla Società non sia rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 342/2000, in quanto rappresentano ‘‘il contributo di urbanizzazione… versato n.d.r. in natura anziché in denaro dal Concessionario’’, nell’ambito di un rapporto di natura tributaria tra il contribuente e il Comune (vedasi le citate Risoluzioni nn. 6/ E e 37/E del 2003).




